L'ASSOCIAZIONE
lo statuto
l'assemblea
il bilancio
i soci
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Comitato civico per Corropoli
   
LO STATUTO
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Art.1 Denominazione
E' costituita l'associazione culturale “RESET”.


Art. 2 Sede
L'associazione ha sede legale in Corropoli (TE), Viale Gran Sasso, 7, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.


Art. 3 Statuto e Regolamento
L'Associazione "Reset" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, in armonia con lo statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’associazione stessa.

Art. 4 Scopi dell’Associazione
L’associazione persegue i seguenti scopi:
- diffondere l’informazione libera e indipendente nel rispetto della pluralità delle idee e della dignità delle persone;
- promuovere la cultura dell’onestà, della libertà, della giustizia sociale e della collaborazione;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione, sviluppo e crescita umana e civile;
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5 Attività
L'associazione RESET per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di contributi multimediali e documenti;
- attività di formazione: istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, corsi di formazione per l’utilizzo dei nuovi media informativi con particolare interesse ad internet;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazioni di siti web, blog, forum, social network e quant’altro possa essere utile alla diffusione degli scopi dell’associazione.

Art. 6 Ambito
L’associazione non pone limiti territoriali per attuare le proprie finalità.

Art. 7 Soci
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta, anche trasmessa via posta elettronica, del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione e trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/03. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono quattro categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- Soci sostenitori: aziende, enti o associazioni a personalità giuridica che vogliono sostenere l’associazione, finanziariamente o fattivamente. Hanno diritto di esprimere un delegato ciascuno il quale partecipa ed ha diritto di voto in assemblea. Non sono eleggibili alle cariche sociali.
- Soci onorari: coloro che condividono gli scopi dell’associazione, ma non si impegnano a farne parte in modo attivo. Non sono eleggibili alle cariche sociali e non sono soggetti al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi, dei soci sostenitori e dei soci onorari è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale in seguito all'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 8 Diritti dei soci
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 9 Doveri dei soci
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10 Recesso/esclusione del socio
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 11 Gli organo sociali
Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente
- Il segretario
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 12 L’assemblea
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, e dai delegati dei soci sostenitori. E’ convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, oppure tramite posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L’assemblea può anche riunirsi via videoconferenza o altri mezzi elettronici, secondo le modalità stabilite nel regolamento. L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria
- elegge il Presidente
- elegge il Comitato Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'assemblea straordinaria
- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 13 Il comitato direttivo
L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
- ammette i nuovi soci
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.10 del presente statuto.
- In mancanza di un comitato di garanzia svolge le funzioni di istanza di conciliazione interna dell’associazione

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 14 Il presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 15 Le risorse
Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi, donazioni, rimborsi e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

Art. 16 I beni
- I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
- I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi possono essere dati in comodato alla organizzazione stessa.
- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione (e altre eventuali sedi da indicare) sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 17 Contributi
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'assemblea, che ne determina l’ammontare.

Art. 18 Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione . I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione . Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 19 Rimborsi
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dalla assemblea. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'associazione. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 20 Proventi derivanti da attività marginali
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell' associazione. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 21 Devoluzione dei beni
In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno divisi tra i soci. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari .

Art. 22 limiti sui mezzi finanziari
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 23 Bilancio
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 24 Modifiche allo statuto
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 25 Scioglimento dell’associazione
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 26: Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.


Corropoli, 11 dicembre 2007
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