Art.1 Denominazione
E' costituita l'associazione culturale “RESET”.
Art. 2 Sede
L'associazione ha sede legale in Corropoli (TE), Viale
Gran Sasso, 7, non ha scopo di lucro, la sua durata è
illimitata. Gli eventuali utili non possono essere
ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della
sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 Statuto e Regolamento
L'Associazione "Reset" è disciplinata dal presente
statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del
1991, delle leggi regionali, statali, e dei principi
generali dell'ordinamento giuridico. Il regolamento che
sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, in armonia
con lo statuto gli ulteriori aspetti relativi
all'organizzazione ed alla attività. Lo statuto vincola
alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell’associazione stessa.
Art. 4 Scopi dell’Associazione
L’associazione persegue i seguenti scopi:
- diffondere l’informazione libera e indipendente nel
rispetto della pluralità delle idee e della dignità
delle persone;
- promuovere la cultura dell’onestà, della libertà,
della giustizia sociale e della collaborazione;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel
nome di interessi culturali assolvendo alla funzione
sociale di maturazione, sviluppo e crescita umana e
civile;
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono
ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e
donne e rispettose dei diritti inviolabili della
persona.
Art. 5 Attività
L'associazione RESET per il raggiungimento dei suoi
fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti,
seminari, proiezioni di contributi multimediali e
documenti;
- attività di formazione: istituzioni di gruppi di
studio e di ricerca, corsi di formazione per l’utilizzo
dei nuovi media informativi con particolare interesse ad
internet;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino,
pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché
degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazioni di
siti web, blog, forum, social network e quant’altro
possa essere utile alla diffusione degli scopi
dell’associazione.
Art. 6 Ambito
L’associazione non pone limiti territoriali per attuare
le proprie finalità.
Art. 7 Soci
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le
persone fisiche e giuridiche che accettano gli articoli
dello Statuto e del regolamento interno, che condividano
gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare
una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di
ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato
Direttivo su domanda scritta, anche trasmessa via posta
elettronica, del richiedente nella quale dovrà
specificare le proprie complete generalità. Tutti i dati
personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed
impiegati per le sole finalità dell'Associazione e
trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/03.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al
versamento della quota di autofinanziamento annuale
nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata
in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al
rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono quattro
categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla
costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto,
sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di
soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad
iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota
sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la
qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto
di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro
qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e
al pagamento della quota sociale.
- Soci sostenitori: aziende, enti o associazioni a
personalità giuridica che vogliono sostenere
l’associazione, finanziariamente o fattivamente. Hanno
diritto di esprimere un delegato ciascuno il quale
partecipa ed ha diritto di voto in assemblea. Non sono
eleggibili alle cariche sociali.
- Soci onorari: coloro che condividono gli scopi
dell’associazione, ma non si impegnano a farne parte in
modo attivo. Non sono eleggibili alle cariche sociali e
non sono soggetti al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi, dei soci sostenitori e dei
soci onorari è illimitato. I soci sono tenuti al
pagamento della quota sociale in seguito all'iscrizione
nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è
stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del
bilancio. Le attività svolte dai soci a favore
dell'associazione e per il raggiungimento dei fini
sociali sono svolte prevalentemente a titolo di
volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può
in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 8 Diritti dei soci
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e
di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente
Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo
essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di
attività prestata in forma volontaria e gratuita dei
propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso
ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno
diritto di voto.
Art. 9 Doveri dei soci
Gli aderenti svolgeranno la propria attività
nell'associazione in modo personale, volontario e
gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze
e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento
del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno
dell'associazione deve essere animato da spirito di
solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede,
onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del
presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 10 Recesso/esclusione del socio
Il socio può recedere dall'associazione mediante
comunicazione scritta da inviare al coordinatore del
Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto
dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso
del quale è stato esercitato. Il socio può essere
escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei
doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che
abbiano arrecato danno morale e/o materiale
all'associazione stessa. L'esclusione del socio è
deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve
essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme
alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e
ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione
utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di
appartenere all'associazione, non possono richiedere la
restituzione dei contributi versati, né hanno diritto
alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art. 11 Gli organo sociali
Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente
- Il segretario
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale
titolo gratuito.
Art. 12 L’assemblea
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e
effettivi, e dai delegati dei soci sostenitori. E’
convocata almeno una volta all'anno dal presidente
dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli
associati, oppure tramite posta elettronica, almeno 10
giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni
prima.
L’assemblea può anche riunirsi via videoconferenza o
altri mezzi elettronici, secondo le modalità stabilite
nel regolamento. L'Assemblea è presieduta dal Presidente
stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del
Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli
avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del
giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E'
straordinaria l'assemblea convocata per la modifica
dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede
legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria
in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida
in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea ordinaria
- elegge il Presidente
- elegge il Comitato Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti
organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed
il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di
adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal
Comitato direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese
a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega;
sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi
riguardanti le persone e la qualità delle persone o
quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha
diritto di esprimere un solo voto e può presentare una
sola delega in sostituzione di un socio non
amministratore. Le discussioni e le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte
in un verbale che viene redatto dal segretario o da un
componente dell'assemblea appositamente nominato. Il
verbale viene sottoscritto dal Presidente e
dall'estensore è trascritto su apposito registro,
conservato a cura del Presidente nella sede
dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i
verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una
copia.
L'assemblea straordinaria
- approva eventuali modifiche allo Statuto con la
presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a
maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col
voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e
di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in
regola con il pagamento della quota.
Art. 13 Il comitato direttivo
L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo
eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal
Presidente o richiesta e automaticamente convocata da
tre membri del Comitato direttivo stesso. Le delibere
devono avere il voto della maggioranza assoluta dei
presenti, a parità di voti prevale il voto del
Presidente.
Il Comitato direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale
sulle attività dell'associazione
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo
e quello preventivo ed il rendiconto economico.
- ammette i nuovi soci
- esclude i soci salva successiva ratifica
dell'assemblea ai sensi dell'art.10 del presente
statuto.
- In mancanza di un comitato di garanzia svolge le
funzioni di istanza di conciliazione interna
dell’associazione
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente
costituite quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti. Nell'ambito del comitato direttivo sono
previste almeno le seguenti figure: il Presidente
(eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice
Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del
Comitato direttivo stesso).
Art. 14 Il presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e
l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle
autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca
l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso
di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei
fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal
tesoriere.
Art. 15 Le risorse
Le risorse economiche dell'organizzazione sono
costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi, donazioni, rimborsi e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e
produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
Art. 16 I beni
- I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni
registrati mobili e beni mobili.
- I beni immobili ed i beni registrati mobili possono
essere acquisiti dall'organizzazione e sono ad essa
intestati.
- I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi
possono essere dati in comodato alla organizzazione
stessa.
- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i
beni mobili che sono collocati nella sede della
organizzazione (e altre eventuali sedi da indicare) sono
elencati nell'inventario, che è depositato presso la
sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli
aderenti.
Art. 17 Contributi
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota
di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea. I
contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o
dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti
dall'assemblea, che ne determina l’ammontare.
Art. 18 Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono
accettate dalla assemblea, che delibera sulla
utilizzazione di esse, in armonia con le finalità
statutarie dell'organizzazione . I lasciti testamentari
sono accettati, con beneficio di inventario, dalla
assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in
armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .
Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie
i relativi atti giuridici.
Art. 19 Rimborsi
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività
dipendenti da convenzioni sono accettati dalla
assemblea. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei
rimborsi, che dovrà essere in armonia con le
disposizioni della convenzione, nonché con le finalità
statutarie dell'associazione. Il presidente dà
attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie i
conseguenti atti giuridici.
Art. 20 Proventi derivanti da attività marginali
I proventi derivanti da attività commerciali o
produttive marginali sono inseriti in apposita voce del
bilancio dell'organizzazione. L'assemblea delibera sulla
utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in
armonia con le finalità statutarie dell' associazione.
Il presidente dà attuazione alla delibera
dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 21 Devoluzione dei beni
In caso di scioglimento o cessazione
dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione,
saranno divisi tra i soci. I beni mobili ricevuti in
comodato saranno restituiti ai proprietari .
Art. 22 limiti sui mezzi finanziari
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi
donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia
modo l'associazione. I fondi dell'associazione non
potranno essere investiti in forme che prevedano la
corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia
in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi
dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per
appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione
e arricchire il suo patrimonio.
Art. 23 Bilancio
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e
approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è
approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto
palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve
tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo
alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio
consuntivo è depositato presso la sede
dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20
giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da
ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato
dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con
le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio
preventivo è depositato presso la sede
dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea
e può essere consultato da ogni associato.
Art. 24 Modifiche allo statuto
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due
terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta
non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con
la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge
italiana.
Art. 25 Scioglimento dell’associazione
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli associati convocati in
assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo
scioglimento dell'associazione nomina uno o più
liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio
che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione
del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica
utilità a favore di associazioni di promozione sociale
di finalità similari.
Art. 26: Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si
applicano le disposizioni contenute nel codice civile e
nelle leggi vigenti in materia.
Corropoli, 11 dicembre 2007
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